Norme e regolamenti

APPROVAZIONE DELLA LEGGE EUROPEA 2017: modifiche al codice dell’Ambiente con regole più stringenti per le acque reflue urbane e per il monitoraggio degli inquinanti nelle acque sotterranee

APPROVAZIONE DELLA LEGGE EUROPEA 2017: modifiche al codice dell’Ambiente con regole più stringenti per le acque reflue urbane e per il monitoraggio degli inquinanti nelle acque sotterranee
Di seguito le nuove disposizioni ambientali  contenute nel Capo  VI (articoli da 16 a 18) in materia tutela dell’ambiente:

 

L’articolo 16, modificato dall’Assemblea del Senato, integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.
A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. Nel corso dell’esame al Senato, l’articolo in esame è stato integrato mediante l’aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 195/2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

 

L’articolo 17 interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.
Dalle disposizioni dell’articolo non derivano effetti su quanto disposto dall’articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

 

L’articolo 18 modifica in più punti le norme che, nell’ambito del Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI. Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni: 1) la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del Codice; 2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice; 3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice; 4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

 

Per maggiori approfondimenti consulta il Dossier sull’intero provvedimento

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