Bonus Fiscali

BONUS RISTRUTTURAZIONE: ultime notizie cessione del credito

Gli impianti di depurazione delle acque reflue, così come previsto dal Decreto Rilancio, rientrano nel Bonus Ristrutturazione (di cui avevamo già parlato nel dettaglio qui) con detrazione fiscale del 50% per i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in condominio o in edifici singoli.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 4 del 2022 e del decreto-legge 13 sempre del 2022, la cessione del credito e lo sconto in fattura debbono rispettare rigide regole antifrodi che obbligano le seconde cessioni solo ed esclusivamente verso istituti di credito o intermediari finanziari.

 

A partire dal 08/03/2022:
Per usufruire dello sconto del 50% sul prezzo di acquisto degli impianti depurativi di DORABALTEA, i privati possono cedere il credito d’imposta SOLO agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari.

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IL TESTO COMPLETO dal sito Normattiva.it:

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)

 

Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2022 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2022)

 

((IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA))

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il codice penale, approvato nel testo  definitivo  con  regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

  1. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di  introdurre apposite e piu’ incisive misure per il  contrasto  alle  frodi  1.nel

settore delle agevolazioni fiscali ed  economiche  e  in  materia  di erogazioni pubbliche;

Ritenuta altresi’ la necessita’ ed  urgenza  di  introdurre  misure urgenti sull’elettricita’ prodotta da impianti a  fonti  rinnovabili, nonche’ in materia di utilizzo dei  crediti  d’imposta  sottoposti  a

sequestro  penale,  di  benefici   normativi   e   contributivi,   di applicazione dei contratti collettivi  e  per  il  miglioramento  dei

livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri  della  giustizia,  dell’economia  e  delle  finanze,  della

transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

  1. L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e’ abrogato.
  1. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 121:

1) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:  «a)

per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto, fino a un importo massimo pari al  corrispettivo  stesso,  anticipato

dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta,  di  importo  pari  alla

detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,

senza facolta’ di successiva cessione, fatta salva la possibilita’ di due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e

intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa’ appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all’albo   di   cui

all’articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,

  1. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4,

del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti soggetti, anche successiva alla prima;»;

2) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:  «b)

per la cessione di un credito d’imposta di pari  ammontare  ad  altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta’ di successiva  cessione,  fatta  salva  la

possibilita’ di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all’albo   previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,

societa’ appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo  di  cui all’articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,

  1. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4,

del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti soggetti, anche successiva alla prima.»;

3) dopo il comma 1-ter, e’ inserito il seguente:  «1-quater.  I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali

successivamente alla  prima  comunicazione  dell’opzione  all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalita’ previste dal  provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal  fine, al credito e’ attribuito un codice  identificativo  univoco  da indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni,

secondo le modalita’ previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle

comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.»;

  1. b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari

finanziari»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  senza   facolta’   di successiva cessione, fatta salva la  possibilita’  di  due  ulteriori

cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari finanziari iscritti all’albo previsto  dall’articolo  106  del  testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  societa’  appartenenti  a  un

gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando

l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche

successiva alla prima».

  1. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
  2. 241, dopo  la  lettera  d)  e’  inserita  la  seguente:  «d-bis)

all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge

24 dicembre 2012, n. 228;».

  1. Al decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo e’ sostituito  dai  seguenti:  «Il  credito d’imposta e’ cedibile, solo per intero, senza facolta’ di  successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita’  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa’

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all’albo   di   cui all’articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,

  1. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4,

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto  periodo  sono

nulli.»;

2) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:  «Le  modalita’ attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita’  del  credito  d’imposta,  da   effettuarsi   in   via telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore

dell’Agenzia delle entrate.»;

  1. b) all’articolo 4, comma 2, il terzo periodo e’  sostituito  dai seguenti: «Il credito d’imposta e’ cedibile, solo per  intero,  senza

facolta’ di successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la possibilita’ di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di

banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all’albo   previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, societa’ appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo  di  cui

all’articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,

  1. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge n. 77 del 2020, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i predetti soggetti,  anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di

cessione conclusi in violazione del  terzo  periodo  sono  nulli.  Le modalita’ attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla

tracciabilita’  del  credito  d’imposta,  da   effettuarsi   in   via telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore

dell’Agenzia delle entrate.».

 

 

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