È entrato in vigore lo scorso 9 Agosto 2017, il Decreto legislativo 106/17 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 159 del 10 Luglio.
Le novità riguardano non solo il fabbricante dei prodotti, obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione (DoP) ed apporre all’atto di immissione del prodotto sul mercato la marcatura CE, ma anche tutti i soggetti coinvolti nella filiera: dal progettista dell’opera, al direttore dei lavori, al direttore dell’esecuzione o collaudatore, che nell’ambito di specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto.
Per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto realizzato per diventare parte permanente di un’opera di costruzione. Si parla dunque di edifici o opere di ingegneria civile. Tali prodotti devono rispettare requisiti propri di un’opera da costruzione: sicurezza sugli incendi; igiene; sicurezza in uso ambientale; resistenza meccanica e stabilità; protezione contro il rumore; risparmio energetico.
Le responsabilità:
Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.