Acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché acque derivanti da sondaggi e perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano: 1) prelevate a seguito di concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 2) restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate.
