Come già anticipato il trattamento di queste acque è normato dal D.L. 152/06 che prevede che siano le Regioni a disciplinare i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni. Tuttavia, attualmente molte Regioni in Italia non hanno legiferato al riguardo e la prassi attuale per il dimensionamento di questi impianti è da riferirsi ai dati della L.R. 62 del 1985 della Lombardia in base alla quale si definisce acqua di prima pioggia quella corrispondente ad una precipitazione di 5 mm per ogni evento meteorico, uniformemente distribuito sull’intera superficie scolante. Alla fine del calcolo si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti, inoltre, sono presi in considerazione due eventi meteorologici distanziati tra di loro 48 ore.
