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Trattamento Acque Reflue: ricapitoliamo le Normative

Trattamento Acque Reflue: ricapitoliamo le Normative

Il trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) è il processo di rimozione dei contaminanti da un’acqua reflua di origine urbana o industriale, ovvero di un effluente che è stato contaminato da inquinanti organici e/o inorganici.

 

Tutte le nostre attività sociali, produttive e ricreative portano alla produzione di scarichi che, al fine di poter essere restituiti all’ambiente devono necessariamente essere oggetto di depurazione in quanto la quantità di sostanze inquinanti è superiore alla capacità auto-depurativa del terreno, dei mari, dei laghi e dei fiumi.

 

È dunque necessario l’utilizzo di sistemi di depurazione delle acque reflue che simulino i processi biologici che avvengono in modo naturale nei corsi d’acqua, rendendoli più rapidi per effetto della tecnologia impiegata. I processi di base di depurazione mediante trattamenti biologici vanno a sfruttare tecnologie basate soprattutto su fenomeni naturali, che avvengono però in ambienti creati artificialmente.

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

In Italia, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152 emanato l’11 Maggio 1999 che va a recepire la direttiva comunitaria 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane.

Oltre a disciplinare gli scarichi fissando i valori limite di concentrazione per le varie sostanze in essi contenute, il D.Lgs. 152/99, si dedica alla qualità del corpo idrico destinato a recepirli, prevedendo lo sviluppo delle attività di monitoraggio ed eventualmente di quantificare il danno ambientale esercitato dall’uomo.

Va poi ricordato il D.M. 198 entrato in vigore il 18 settembre 2002, “Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152″. Esso prevede in particolare la trasmissione ad APAT dalle Regioni e Province Autonome dei dati conoscitivi, di tutte le informazioni e delle relazioni riguardanti lo stato di qualità delle acque. Un provvedimento che trae la sua ratio dalla necessità di diradare la carenza di informazioni sulla materia.

 

Il 03 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 152/06 «Testo Unico Ambientale» che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D.Lgs. 152/99, modifica il panorama normativo  in materia di inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le definizioni di:

 

SCARICO DI ACQUE REFLUE: (art. 74 lettera ff, D.Lgs. 152/06)

“Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”.

 

ACQUE REFLUE URBANE: (art. 74 lettera i, D.Lgs. 152/06)

acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e  provenienti da agglomerato”.

 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE:  (art. 74, lettera g, D.Lgs. 152/06)

“acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

 

Leggi di più sulla depurazione delle acque reflue domestiche

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: (art. 74, lettera h, D.Lgs. 152/06)

“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue meteoriche di dilavamento”.

 

La situazione generale in Italia sta migliorando ma ancora lontana per rientrare nei paletti fissati dalle normative europee. 

La mancata conformità alla direttiva 91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue urbane ha infatti già portato ad avvisi reiterati e sanzioni pecuniarie. Ad oggi un numeroso considerevole di agglomerati viola gli obblighi fondamentali di raccolta, trattamento e monitoraggio. Per la precisione l’Italia è stata condannata dalla Corte europea di giustizia per non avere completato le fogne e i depuratori di 74 città, soprattutto in Sicilia. Si parla di 25 milioni più 30 per ogni sei mesi di ritardo nel completare i lavori.

Già nel 2012 l’Italia evidenziava 109 centri abitati fossero sprovvisti di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271.

Nel 2016 Commissione Ue di Bruxelles ha verificato che le città senza fogne o depuratore erano scese da 109 a 74, un miglioramento ma rimanendo comunque al di fuori delle normative.

 

Consulta il Decreto Legislativo 152/06

Leggi di più sulla depurazione delle acque reflue industriali 

 

Dal 12 Dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017” CONSULTA LE NUOVE DISPOSIZIONI AMBIENTALI

 

Scopri di più anche sul nuovo Decreto legislativo n.106 in vigore dal 09/08/17 che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale in base alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 in riferimento a Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 AE (EN 12566).

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