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DM 37/2008 e impianti di depurazione: dichiarazione di conformità, installazione e documenti

Guida al DM 37/2008 vigente: impianti negli edifici, imprese abilitate, progetto, dichiarazione di conformità e rapporto con gli impianti di trattamento.

Quando si realizza un sistema per il trattamento delle acque reflue a servizio di un edificio, la qualità del progetto non dipende soltanto dalla tecnologia scelta. Entrano in gioco anche i collegamenti idraulici, le eventuali apparecchiature elettriche, le pompe, i quadri di comando, le modalità di installazione e la documentazione che accompagna l'opera.

Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, conosciuto come DM 37/2008, disciplina le attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze. Tra questi rientrano anche gli impianti elettrici e gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

Per i sistemi di trattamento delle acque reflue è quindi importante distinguere diversi livelli di conformità: la documentazione relativa al prodotto, la corretta installazione delle componenti impiantistiche e le autorizzazioni ambientali che regolano lo scarico.

Sono aspetti differenti, ma fanno parte dello stesso percorso: progettare una soluzione coerente, installarla correttamente e documentarne caratteristiche e prestazioni.

Per Dorabaltea questo significa accompagnare famiglie, progettisti, imprese e attività produttive nella realizzazione di sistemi di trattamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei quali tecnologia, progetto e installazione lavorano insieme.

Cos'è il DM 37/2008

Il DM 37/2008 disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, quando sono collocati all'interno degli edifici stessi o nelle relative pertinenze.

Il decreto comprende, tra gli altri:

  • impianti elettrici;
  • impianti elettronici;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;
  • impianti idrici e sanitari;
  • impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas;
  • impianti di sollevamento;
  • impianti di protezione antincendio.

La norma definisce inoltre i requisiti delle imprese abilitate, le regole per la progettazione degli impianti, l'esecuzione secondo la regola dell'arte e la documentazione da produrre al termine dei lavori.

Il DM 37/2008 è ancora vigente?

Sì. Il DM 37/2008 è tuttora vigente.

Il DM 17 luglio 2025, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2025, modifica in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 5-bis del DM 37/2008. Le disposizioni riguardano le infrastrutture digitali degli edifici e l’attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga.

Per verificare l'applicazione della norma a uno specifico intervento è sempre opportuno fare riferimento al testo vigente e alla valutazione del professionista e dell'impresa abilitata coinvolti nel progetto.

Cosa prevede il DM 37/2008 per gli impianti idrici e sanitari

Gli impianti idrici e sanitari sono espressamente compresi nell'articolo 1 del DM 37/2008.

Quando un intervento ricade nell'ambito di applicazione del decreto, la realizzazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti deve essere affidata a imprese abilitate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.

L'obiettivo è garantire che le opere siano realizzate secondo la regola dell'arte e che, al termine dei lavori, esista una documentazione coerente con quanto effettivamente installato.

Questo principio assume particolare importanza anche quando l'edificio è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue.

Come si collega il DM 37/2008 a un impianto di trattamento delle acque reflue

Un depuratore delle acque reflue e l'impiantistica che lo collega all'edificio devono essere considerati correttamente all'interno del progetto complessivo.

A seconda della configurazione possono essere presenti, ad esempio:

  • tubazioni di convogliamento delle acque reflue;
  • collegamenti idraulici;
  • pompe di sollevamento o rilancio;
  • sistemi di aerazione;
  • soffianti;
  • quadri elettrici;
  • alimentazioni elettriche;
  • apparecchiature di controllo;
  • sistemi di accumulo;
  • sistemi destinati al riutilizzo dell'acqua trattata.

Il perimetro concreto di applicazione del DM 37/2008 deve essere valutato caso per caso dal professionista e dall'impresa abilitata, considerando le caratteristiche dell'edificio, delle opere e delle singole componenti installate.

Il decreto non deve quindi essere interpretato come una certificazione del processo depurativo: disciplina l'attività di installazione degli impianti al servizio dell'edificio.

Ed è proprio questa distinzione che permette di comprendere perché, all'interno dello stesso progetto, possano essere necessari documenti differenti.

Dichiarazione di conformità DM 37/2008: cos'è

Al termine dei lavori, dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle relative alla funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, conosciuta anche come DiCo.

La dichiarazione attesta che l'impianto è stato realizzato secondo la regola dell'arte e nel rispetto del progetto e delle norme applicabili.

Fanno parte integrante della dichiarazione anche la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto previsto dal decreto.

La dichiarazione di conformità assume quindi un significato molto concreto: collega il progetto all'opera effettivamente realizzata.

Quando serve il progetto dell'impianto

Il DM 37/2008 prevede la redazione di un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di diverse categorie di impianti, compresi quelli idrici e sanitari.

A seconda delle caratteristiche dell'intervento, il progetto può essere redatto da un professionista iscritto all'albo secondo le specifiche competenze tecniche richieste oppure, nei casi previsti dal decreto, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Questo rende importante definire fin dall'inizio:

cosa deve essere realizzato, quali componenti devono essere installate e come devono essere collegate tra loro.

Per una soluzione di trattamento delle acque reflue, manteniamo allineati il progetto, la tecnologia scelta e la documentazione presentata agli enti competenti.

Marcatura CE, DoP e dichiarazione di conformità DM 37/2008: quali sono le differenze

Uno degli aspetti che genera più domande riguarda la differenza tra marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione e dichiarazione di conformità dell'impianto.

Sono documenti con finalità differenti.

Marcatura CE

Quando un prodotto da costruzione rientra nel relativo quadro normativo armonizzato, la marcatura CE accompagna la sua immissione sul mercato secondo la disciplina europea applicabile.

Per diverse tipologie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue assume particolare rilievo la serie di norme EN 12566.

La documentazione tecnica Dorabaltea distingue, ad esempio, sistemi sottoposti alle diverse parti della EN 12566 in funzione della tipologia di trattamento e della configurazione del prodotto.

DoP – Dichiarazione di Prestazione

La Dichiarazione di Prestazione, o DoP, riguarda le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche previste dalla relativa norma armonizzata.

Per i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 abitanti equivalenti, le prove della parte applicabile della serie EN 12566 valutano le caratteristiche pertinenti al prodotto e al suo campo di applicazione, tra cui:

  • tenuta stagna;
  • resistenza strutturale;
  • efficienza depurativa;
  • durabilità.

Per ciascun nostro modello verifichiamo le caratteristiche dichiarate nella relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP), nella marcatura CE e nei rapporti di prova associati. Documenti e prestazioni possono variare in base alla configurazione del prodotto.

Dichiarazione di conformità DM 37/2008

La dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008 riguarda invece l'impianto realizzato dall'impresa installatrice e le opere che rientrano nel campo di applicazione del decreto.

Non certifica quindi le prestazioni depurative del prodotto.

Marcatura CE, DoP, DiCo e autorizzazione allo scarico a confronto

Documento

A cosa si riferisce

Marcatura CE

Al prodotto soggetto alla disciplina europea applicabile

DoP – Dichiarazione di Prestazione

Alle prestazioni dichiarate del prodotto da costruzione

DiCo DM 37/2008

Alla corretta realizzazione delle parti impiantistiche rientranti nel decreto

Autorizzazione allo scarico / AUA

Al titolo ambientale che disciplina lo scarico

Comprendere queste differenze aiuta progettisti, imprese e committenti a costruire una documentazione completa e coerente.

DM 37/2008 e autorizzazione allo scarico: due discipline complementari

Il DM 37/2008 non sostituisce l'autorizzazione ambientale allo scarico.

La disciplina degli scarichi delle acque reflue fa riferimento principalmente al D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni regionali e locali e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Quando ricorrono i presupposti, per le attività produttive l'autorizzazione allo scarico può inoltre essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, disciplinata dal DPR 59/2013.

La documentazione Dorabaltea evidenzia come l'autorizzazione allo scarico possa costituire uno dei titoli ambientali ricompresi nell'AUA.

Qual è la differenza tra DM 37/2008 e autorizzazione allo scarico?

Possiamo distinguere i due ambiti in modo semplice:

DM 37/2008 → realizzazione delle componenti impiantistiche al servizio dell'edificio.

Normativa ambientale → caratteristiche dello scarico, trattamento previsto e relativa autorizzazione.

Entrambi contribuiscono alla corretta realizzazione del progetto.

Dal progetto all'impianto installato: la coerenza documentale

Un sistema di trattamento delle acque reflue attraversa diverse fasi:

analisi delle esigenze → progettazione → scelta della tecnologia → autorizzazione → fornitura → installazione → messa in esercizio → gestione e manutenzione

Ogni fase produce informazioni che devono essere coerenti con quelle successive.

Se nel progetto e nella pratica autorizzativa viene individuato un determinato sistema di trattamento, la fase di realizzazione deve mantenere la corrispondenza tra ciò che è stato progettato, ciò che è stato valutato dall'autorità competente e ciò che viene effettivamente installato.

Questo significa trasformare la conformità in un percorso organizzato e verificabile, nel quale ogni soggetto coinvolto dispone delle informazioni necessarie.

Esempio pratico: impianto Dorabaltea a servizio di un'abitazione

Consideriamo un’abitazione non collegata alla pubblica fognatura nella quale viene installato un nostro sistema monoblocco completo di trattamento primario e secondario.

Il progetto complessivo, oltre all’impianto di depurazione, può comprendere:

  1. convogliamento delle acque reflue dell'abitazione;
  2. eventuali trattamenti preliminari;
  3. impianto biologico di depurazione;
  4. collegamenti idraulici;
  5. eventuale alimentazione elettrica;
  6. eventuali pompe o apparecchiature ausiliarie;
  7. sistema di recapito dell'acqua trattata;
  8. eventuale accumulo e affinamento per il riutilizzo, quando previsto e autorizzato.

Documentazione del prodotto

Il sistema di depurazione come prodotto dispone della documentazione tecnica pertinente alla propria configurazione, compresi marcatura CE e DoP quando previste dal relativo quadro normativo.

Documentazione dell'installazione

Le parti impiantistiche installate al servizio dell'edificio vengono gestite dall'impresa abilitata secondo il campo di applicazione del DM 37/2008.

Documentazione ambientale

Lo scarico o il riutilizzo dell'acqua trattata segue invece il relativo percorso ambientale e autorizzativo.

Non si tratta quindi di scegliere un documento al posto di un altro: ogni documento descrive una parte diversa dello stesso progetto.

L'approccio Dorabaltea: tecnologia, progetto, installazione e assistenza

Per Dorabaltea un impianto di depurazione non si esaurisce nella fornitura di una vasca o di una singola apparecchiatura.

Da oltre vent'anni l'azienda progetta soluzioni per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue, con sistemi destinati ad abitazioni, strutture ricettive, aziende agricole, cantine, attività produttive e realtà industriali.

Soluzioni per il trattamento e la depurazione delle acque reflue

La gamma Dorabaltea comprende trattamenti primari, sistemi biologici secondari, depuratori monoblocco e soluzioni dedicate al riutilizzo delle acque trattate.

Servizi tecnici e supporto al progetto

A questo si aggiungono servizi di progettazione, gestione tecnico-analitica, manutenzione, analisi e supporto alle diverse fasi del progetto.

L'obiettivo è costruire una filiera coerente:

prodotto documentato + progettazione + corretta installazione + percorso autorizzativo + assistenza nel tempo.

È un approccio che rende concreta la filosofia Dorabaltea:

Con Dorabaltea ogni goccia d'acqua ha tre vite: la usiamo, la depuriamo, la riutilizziamo.

La competenza normativa e tecnica diventa così uno strumento per dare nuova vita all'acqua e creare soluzioni affidabili per le persone, le attività produttive e l'ambiente.


Fonti normative e tecniche

  • Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – testo vigente
  • Decreto 17 luglio 2025, n. 130
  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale
  • DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale
  • normativa europea applicabile ai prodotti da costruzione
  • serie EN 12566, per le categorie di prodotto alle quali risulta applicabile

Quadro verificato al 25 agosto 2026. L'applicazione del DM 37/2008, delle norme tecniche e delle disposizioni ambientali deve essere verificata in relazione allo specifico progetto, alla tipologia di impianto e alle prescrizioni degli enti territorialmente competenti.

Domande frequenti

1

Il DM 37/2008 si applica agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche?

Il DM 37/2008 disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici e comprende anche gli impianti idrici e sanitari. In un progetto con un impianto di depurazione delle acque reflue domestiche Dorabaltea possono quindi rientrare nel decreto specifiche componenti idrauliche, elettriche o impiantistiche. L'effettivo campo di applicazione deve essere verificato dal progettista e dall'impresa abilitata in funzione della configurazione dell'opera.
2

Qual è la differenza tra dichiarazione di conformità e DoP di un impianto di depurazione delle acque reflue?

La dichiarazione di conformità DM 37/2008 riguarda l'impianto realizzato dall'impresa installatrice, mentre la DoP – Dichiarazione di Prestazione – riguarda le prestazioni del prodotto da costruzione quando soggetto al relativo quadro europeo. Gli impianti di depurazione delle acque reflue Dorabaltea vengono accompagnati dalla documentazione tecnica prevista per la specifica soluzione; l'impresa installatrice gestisce invece la documentazione relativa alle opere di propria competenza.
3

Gli impianti di depurazione delle acque reflue Dorabaltea hanno la marcatura CE?

Le soluzioni Dorabaltea soggette alle norme armonizzate applicabili vengono fornite con la documentazione prevista per la specifica categoria di prodotto. Per diversi piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue il riferimento è rappresentato dalla serie EN 12566, che comprende differenti parti a seconda della funzione e configurazione dell'impianto. La documentazione tecnica del singolo modello consente di verificare certificazioni, prestazioni e campo di impiego.
4

La dichiarazione di conformità DM 37/2008 sostituisce l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue?

No. La dichiarazione di conformità DM 37/2008 e l'autorizzazione allo scarico hanno funzioni differenti. La prima riguarda la realizzazione delle parti impiantistiche rientranti nel decreto; la seconda disciplina lo scarico delle acque reflue secondo la normativa ambientale. Dorabaltea supporta progettisti, famiglie e aziende nella definizione della soluzione di depurazione e nel percorso tecnico collegato all'autorizzazione allo scarico.
5

Chi può installare le parti impiantistiche di un sistema di depurazione delle acque reflue soggette al DM 37/2008?

Quando le opere rientrano nel campo di applicazione del DM 37/2008, devono essere affidate a imprese abilitate per le specifiche categorie di impianto interessate. Le soluzioni Dorabaltea per il trattamento delle acque reflue vengono accompagnate dalla documentazione tecnica necessaria alla corretta progettazione e installazione, permettendo all'impresa incaricata di operare sulla base delle caratteristiche effettive del sistema.
6

Serve un progetto per installare un impianto di depurazione delle acque reflue Dorabaltea?

Il progetto deve essere valutato in funzione delle opere da realizzare e delle disposizioni applicabili. Il DM 37/2008 disciplina la progettazione delle categorie di impianti comprese nel proprio campo di applicazione, mentre il progetto del sistema di trattamento deve considerare anche portate, abitanti equivalenti, caratteristiche del refluo, recapito finale e prescrizioni dell'ente competente. Dorabaltea mette a disposizione supporto tecnico per individuare e dimensionare la soluzione di trattamento più adatta.
7

Cosa comprende la documentazione di un impianto di trattamento delle acque reflue Dorabaltea?

La documentazione dipende dal prodotto e dal progetto. Può comprendere schede tecniche, manuali, informazioni per l'installazione, marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione quando previste, oltre alla documentazione prodotta dal progettista e dall'impresa installatrice. A questi documenti si aggiunge il titolo ambientale necessario per lo scarico. L'approccio Dorabaltea permette di organizzare queste informazioni in modo coerente lungo tutte le fasi del progetto.
8

Un impianto autorizzato deve corrispondere a quello effettivamente installato?

La corretta realizzazione del progetto richiede coerenza tra la soluzione presentata agli enti, il sistema valutato in sede autorizzativa e l'opera effettivamente realizzata. Eventuali variazioni devono essere valutate dai professionisti incaricati in relazione alla normativa e alle prescrizioni dell'autorità competente. Dorabaltea fornisce documentazione tecnica dettagliata dei propri impianti di trattamento delle acque reflue per agevolare progettazione, autorizzazione e corretta esecuzione.
9

Quali vantaggi offre una gestione integrata dell'installazione e della documentazione degli impianti di depurazione delle acque reflue?

Una gestione integrata permette di coordinare progettazione, caratteristiche del prodotto, installazione e autorizzazioni fin dalle prime fasi. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue Dorabaltea questo significa poter costruire un percorso tecnico chiaro, nel quale progettisti, imprese e committenti dispongono della documentazione necessaria e di un supporto specializzato anche dopo la messa in esercizio.
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Perché scegliere Dorabaltea per un progetto di trattamento delle acque reflue?

Dorabaltea sviluppa da oltre vent'anni soluzioni biologiche per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche e produttive. L'azienda affianca alla tecnologia un servizio che comprende progettazione, supporto tecnico, documentazione, assistenza all'installazione, manutenzione e servizi ambientali. In questo modo ogni progetto viene seguito come un sistema completo, con l'obiettivo di trasformare l'acqua già utilizzata in una nuova risorsa per le persone e per l'ambiente.
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Quando si può ricorrere alla dichiarazione di rispondenza (DiRi)?

L’articolo 7, comma 6, del DM 37/2008 consente la DiRi per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto, quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, nei casi previsti dalla norma. La redige, dopo sopralluogo e accertamenti, un professionista iscritto all’albo competente con almeno cinque anni di esercizio nel settore; per gli impianti fuori dai casi dell’articolo 5, comma 2, può redigerla un responsabile tecnico di impresa abilitata che ricopra il ruolo da almeno cinque anni.
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Quando vanno depositati il progetto e la dichiarazione di conformità?

Nei casi previsti dall’articolo 11 del DM 37/2008, l’impresa installatrice deposita allo Sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità e il progetto, o il certificato di collaudo quando previsto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Per gli interventi collegati a un titolo edilizio il progetto degli impianti segue le modalità di deposito previste dall’articolo. Questi adempimenti restano distinti dall’autorizzazione ambientale allo scarico.