DoP, dichiarazione di prestazione e conformità dei prodotti da costruzione
La DoP – Dichiarazione di Prestazione è uno dei documenti fondamentali per comprendere le caratteristiche dichiarate di un prodotto da costruzione soggetto alla normativa europea applicabile.
Non è semplicemente un documento da conservare insieme alla marcatura CE: permette a progettisti, imprese, installatori e committenti di verificare quali prestazioni il fabbricante dichiara per uno specifico prodotto e di confrontarle con le esigenze dell’opera nella quale dovrà essere utilizzato.
Nel settore del trattamento delle acque reflue questo aspetto assume particolare importanza. Per diverse categorie di piccoli impianti e componenti prefabbricati, la serie EN 12566 stabilisce metodi di prova e caratteristiche da valutare, che possono comprendere aspetti come efficienza depurativa, tenuta stagna, resistenza strutturale e durabilità, in funzione della specifica parte della norma applicabile.
Dal 8 gennaio 2026 è inoltre applicabile il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, che introduce la nuova dichiarazione di prestazione e di conformità. Il passaggio dal precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 al nuovo CPR è però progressivo e deve essere valutato per ciascuna famiglia di prodotto e relativa specifica tecnica armonizzata.
Per Dorabaltea, comprendere questi documenti significa poter leggere le prestazioni di un sistema di trattamento in modo trasparente e inserirlo correttamente all’interno del progetto.
Che cos’è la DoP – Dichiarazione di Prestazione
DoP è l’acronimo inglese di Declaration of Performance, cioè Dichiarazione di Prestazione.
Nel quadro del Regolamento (UE) n. 305/2011, quando un prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata o da una valutazione tecnica europea e ricorrono le condizioni previste dal regolamento, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione.
Con la DoP il fabbricante assume la responsabilità della conformità del prodotto rispetto alle prestazioni dichiarate.
Cosa contiene una DoP
La Dichiarazione di Prestazione identifica il prodotto e comunica le sue prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali stabilite dalla specifica tecnica applicabile.
A seconda della categoria di prodotto, può riportare informazioni quali:
- identificazione del prodotto;
- uso previsto;
- fabbricante;
- sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- norma armonizzata applicabile;
- organismo notificato, quando previsto;
- caratteristiche essenziali;
- prestazioni dichiarate.
La DoP deve quindi essere letta in relazione alla specifica norma applicabile al prodotto.
A cosa serve la DoP
La DoP permette di utilizzare un linguaggio tecnico comune a livello europeo per descrivere le prestazioni dei prodotti da costruzione.
La Commissione europea evidenzia proprio che il CPR ha l’obiettivo di mettere a disposizione di professionisti, autorità e utilizzatori informazioni affidabili e comparabili sulle prestazioni dei prodotti.
Per un progettista la domanda da porsi non è quindi semplicemente:
“Il prodotto ha la DoP?”
ma anche:
“Quali prestazioni sono dichiarate nella DoP e sono adeguate all’impiego previsto?”
Questa distinzione è particolarmente importante nel trattamento delle acque reflue, perché tecnologie differenti possono essere destinate a funzioni differenti all’interno della filiera depurativa.
DoP e marcatura CE: qual è la differenza
La Dichiarazione di Prestazione e la marcatura CE sono collegate, ma non sono lo stesso documento.
Dichiarazione di Prestazione
La DoP comunica le prestazioni dichiarate dal fabbricante rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata applicabile.
Marcatura CE
La marcatura CE viene apposta sul prodotto secondo il quadro normativo applicabile e consente di collegare il prodotto alle informazioni e alle prestazioni dichiarate secondo il sistema armonizzato europeo.
Nel regime del Regolamento (UE) n. 305/2011, per i prodotti interessati la dichiarazione di prestazione costituisce quindi uno degli elementi centrali del percorso che porta alla marcatura CE.
La marcatura CE significa che un prodotto è adatto a qualsiasi installazione?
No.
La marcatura CE non significa che un prodotto sia automaticamente adatto a qualsiasi progetto, terreno, recapito o condizione di utilizzo.
Occorre verificare:
- uso previsto;
- prestazioni dichiarate;
- norma tecnica applicabile;
- caratteristiche del progetto;
- prescrizioni nazionali, regionali e locali;
- condizioni poste dall’autorità competente.
La corretta scelta nasce quindi dal confronto tra prestazioni dichiarate dal prodotto e requisiti dell’opera.
DoP e impianti di trattamento delle acque reflue
Per alcune categorie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue e relativi componenti prefabbricati assume particolare rilevanza la serie EN 12566.
Non esiste però un’unica EN 12566 valida indistintamente per qualsiasi prodotto.
La documentazione tecnica Dorabaltea distingue, ad esempio, diverse parti della serie in funzione della tipologia di sistema.
EN 12566-1
La EN 12566-1 riguarda le fosse settiche prefabbricate.
Nel catalogo Dorabaltea, ad esempio, la fossa biologica DBSET viene identificata come trattamento primario e ricondotta alla EN 12566-1.
EN 12566-3
La EN 12566-3 riguarda determinate tipologie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche completi e prefabbricati.
La documentazione formativa Dorabaltea associa a questa parte della norma sistemi monoblocco completi come Atlas, nei limiti del relativo campo di applicazione.
EN 12566-6
La EN 12566-6 riguarda unità prefabbricate di trattamento secondario degli effluenti provenienti da fosse settiche.
È quindi importante non confrontare semplicemente due marchi CE, ma verificare a quale funzione della filiera di trattamento corrisponde il prodotto e quale parte della norma viene applicata.
Quali prove possono essere collegate alla EN 12566
In funzione della specifica parte applicabile, il percorso di valutazione può comprendere differenti caratteristiche e verifiche.
Nella documentazione tecnica e formativa Dorabaltea vengono approfonditi in particolare quattro ambiti:
- tenuta stagna;
- resistenza strutturale o stabilità;
- efficienza depurativa;
- durabilità.
Tenuta stagna
La tenuta permette di verificare il comportamento dell’involucro destinato a contenere le acque reflue.
È una caratteristica importante soprattutto per sistemi destinati all’installazione interrata.
Resistenza strutturale
La resistenza strutturale riguarda la capacità della vasca di sopportare le condizioni previste dal relativo metodo di prova.
Dorabaltea dedica una specifica parte della propria formazione tecnica alla resistenza strutturale dei sistemi sottoposti alle verifiche previste dalla EN 12566.
Efficienza depurativa
Per le categorie nelle quali è prevista, la prova di efficienza valuta il comportamento depurativo del sistema attraverso un programma di prova definito dalla norma applicabile.
La documentazione formativa Dorabaltea evidenzia il monitoraggio di parametri quali COD, BOD5 e solidi sospesi, oltre ad ulteriori parametri analizzati nei propri percorsi di prova.
Durabilità
La durabilità riguarda il mantenimento nel tempo delle caratteristiche rilevanti dei materiali e del prodotto secondo quanto previsto dalla relativa specifica tecnica.
Perché leggere le prestazioni è più importante del solo marchio CE
Due prodotti possono appartenere allo stesso settore ma avere:
- usi previsti differenti;
- tecnologie differenti;
- caratteristiche dichiarate differenti;
- prestazioni differenti.
La DoP consente quindi di passare da una valutazione generica del prodotto a una valutazione basata su dati dichiarati.
Per chi deve scegliere un impianto di trattamento delle acque reflue, questo permette di verificare non soltanto la presenza della documentazione prevista, ma anche che cosa il prodotto è stato progettato e valutato per fare.
Il nuovo CPR: Regolamento (UE) 2024/3110
Il quadro europeo dei prodotti da costruzione è entrato in una nuova fase con il Regolamento (UE) 2024/3110, pubblicato il 18 dicembre 2024.
Il regolamento si applica, nella sua parte principale, dal 8 gennaio 2026, con alcune disposizioni applicabili già dal 7 gennaio 2025 e altre destinate a entrare in applicazione successivamente.
Il nuovo CPR sostituisce progressivamente il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.
Dal CPR 305/2011 al CPR 2024/3110
Il passaggio non avviene contemporaneamente per tutti i prodotti.
L’articolo 95 disciplina il periodo transitorio e il rapporto tra le specifiche tecniche sviluppate sotto il precedente regolamento e quelle che entreranno progressivamente nel nuovo sistema.
Questo significa che, nel 2026, possono coesistere:
- prodotti ancora disciplinati attraverso specifiche tecniche mantenute nel regime del Regolamento 305/2011;
- famiglie di prodotto progressivamente interessate dalle nuove specifiche del Regolamento 2024/3110.
Le precedenti norme armonizzate non cessano quindi automaticamente di produrre effetti semplicemente perché è arrivato l’8 gennaio 2026.
Che cos’è la nuova dichiarazione di prestazione e di conformità
Una delle principali innovazioni del Regolamento (UE) 2024/3110 è la dichiarazione di prestazione e di conformità.
L’articolo 13 stabilisce che, quando un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata secondo il nuovo regolamento, il fabbricante deve effettuare il sistema di valutazione e verifica applicabile e redigere la dichiarazione di prestazione e conformità prima dell’immissione sul mercato.
Cosa cambia rispetto alla precedente DoP
Il nuovo documento integra due dimensioni:
- prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali;
- conformità agli eventuali requisiti di prodotto applicabili.
Il legislatore europeo ha scelto di combinare in un unico documento la dichiarazione di prestazione e quella di conformità, anziché richiedere due dichiarazioni separate.
Cosa contiene la dichiarazione di prestazione e conformità
L’articolo 15 del Regolamento (UE) 2024/3110 prevede che la dichiarazione sia redatta utilizzando il modello dell’Allegato V.
Il documento esprime le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento europeo di valutazione pertinente.
Quando sono applicabili specifici requisiti di prodotto, deve inoltre attestare che il rispetto di tali requisiti è stato dimostrato.
Prestazioni ambientali e ciclo di vita
Il nuovo CPR introduce inoltre un’importante evoluzione relativa alla sostenibilità ambientale del prodotto durante il ciclo di vita.
L’articolo 15 prevede l’inserimento progressivo nella dichiarazione delle prestazioni relative a caratteristiche ambientali essenziali predeterminate.
Il calendario indicato dal regolamento prevede diverse fasi:
- prime caratteristiche dal 8 gennaio 2026;
- ulteriori caratteristiche dal 9 gennaio 2030;
- ulteriore ampliamento dal 9 gennaio 2032.
La sostenibilità diventa quindi una componente sempre più strutturata delle informazioni armonizzate sui prodotti da costruzione.
Dal 2026 tutte le DoP devono essere sostituite?
No.
Questo è uno dei punti più importanti del nuovo quadro normativo.
L’applicazione generale del Regolamento 2024/3110 dal gennaio 2026 non trasforma automaticamente tutte le DoP esistenti in dichiarazioni di prestazione e conformità.
Il passaggio dipende dalla famiglia di prodotto e dall’entrata in applicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate.
L’articolo 95 stabilisce infatti un sistema transitorio volto a garantire continuità tra il precedente e il nuovo CPR.
Per verificare quale regime si applica a uno specifico prodotto occorre quindi controllare:
- famiglia di prodotto;
- norma o specifica tecnica applicabile;
- riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- eventuale nuova specifica adottata sotto il CPR 2024/3110;
- relativo periodo transitorio.
La nuova marcatura CE nel CPR 2024/3110
Anche nel nuovo sistema la marcatura CE mantiene un ruolo centrale.
Il Regolamento 2024/3110 stabilisce che la marcatura CE venga apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto la nuova dichiarazione di prestazione e conformità secondo il nuovo regime applicabile.
Con la dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità:
- della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate;
- del rispetto degli eventuali requisiti di prodotto applicabili.
DoP, nuova dichiarazione e DiCo DM 37/2008: attenzione alle differenze
È importante non confondere la documentazione dei prodotti da costruzione con la documentazione dell’impianto installato.
DoP
Riguarda le prestazioni del prodotto da costruzione nel regime applicabile.
Dichiarazione di prestazione e conformità CPR 2024/3110
È il nuovo documento previsto progressivamente dal CPR 2024/3110 per le famiglie di prodotto che entrano nel nuovo sistema.
Dichiarazione di conformità DM 37/2008
Riguarda invece, quando applicabile, la realizzazione dell’impianto installato al servizio dell’edificio da parte dell’impresa abilitata.
Non è quindi la stessa dichiarazione prevista dal CPR.
Questa distinzione è fondamentale e si collega direttamente alla disciplina approfondita nella guida Dorabaltea dedicata al DM 37/2008 e alla dichiarazione di conformità degli impianti.
Marcatura CE, DoP e autorizzazione allo scarico sono documenti differenti
Anche l’autorizzazione allo scarico deve essere mantenuta distinta dalla documentazione del prodotto.
Possiamo riassumere il sistema così:
Documento | Funzione principale |
|---|---|
Marcatura CE | Identifica il prodotto nell’ambito del sistema europeo applicabile |
DoP | Dichiara le prestazioni del prodotto nel regime del CPR 305/2011 ancora applicabile |
Dichiarazione di prestazione e conformità | Integra prestazioni e conformità nel nuovo CPR 2024/3110 |
DiCo DM 37/2008 | Riguarda le parti dell’impianto installato rientranti nel decreto |
Autorizzazione allo scarico / AUA | Disciplina lo scarico secondo la normativa ambientale |
Sono documenti complementari, non alternativi.
Come leggere la DoP di un impianto di trattamento delle acque reflue
Prima di utilizzare una DoP in un progetto è opportuno verificare almeno alcuni elementi.
Identificazione del prodotto
Il modello riportato nel documento deve corrispondere al prodotto effettivamente previsto o installato.
Uso previsto
Occorre verificare la funzione per la quale il prodotto è stato valutato.
Un trattamento primario e un impianto completo di depurazione, per esempio, non svolgono la stessa funzione.
Norma armonizzata
È importante controllare la specifica norma e la relativa parte.
Nel settore dei piccoli sistemi per acque reflue, ad esempio, EN 12566-1, EN 12566-3 ed EN 12566-6 identificano categorie e funzioni differenti.
Prestazioni dichiarate
Sono il cuore della DoP.
Permettono di comprendere quali caratteristiche siano state valutate e quali valori siano stati dichiarati dal fabbricante.
Coerenza con il progetto
La DoP deve infine essere confrontata con:
- caratteristiche del refluo;
- abitanti equivalenti;
- recapito previsto;
- prescrizioni autorizzative;
- condizioni di installazione;
- eventuali requisiti regionali e locali.
La conformità documentale del prodotto diventa così parte di una più ampia conformità del progetto.
La documentazione tecnica Dorabaltea
Dorabaltea sviluppa soluzioni per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue con documentazione tecnica riferita alle specifiche categorie di prodotto.
Nella nostra gamma distinguiamo trattamenti primari, trattamenti secondari, sistemi completi di trattamento primario e secondario e soluzioni per il riutilizzo, associando a ciascun prodotto il relativo riferimento tecnico.
Per i sistemi interessati dalla serie EN 12566, la documentazione permette a progettisti e professionisti di verificare:
- tipologia del prodotto;
- uso previsto;
- norma applicabile;
- caratteristiche tecniche;
- prestazioni dichiarate;
- indicazioni di installazione.
Perché Dorabaltea valorizza le prestazioni documentate
Per Dorabaltea la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione non rappresentano un semplice adempimento formale.
La loro utilità consiste nel permettere a chi progetta e acquista un sistema di conoscere su quali prestazioni documentate può basare la propria scelta.
È un principio coerente con l’approccio Dorabaltea:
progettazione + prestazioni documentate + corretta installazione + autorizzazione + assistenza nel tempo.
In questo modo la tecnologia viene inserita all’interno di un progetto completo, orientato alla trasformazione dell’acqua già utilizzata in una nuova risorsa.
Con Dorabaltea ogni goccia d’acqua ha tre vite: la usiamo, la depuriamo, la riutilizziamo.
Approfondimenti correlati
Per completare il percorso informativo, questa pagina dovrebbe essere collegata agli approfondimenti Dorabaltea dedicati a:
- DM 37/2008: impianti negli edifici e dichiarazione di conformità
- Norma EN 12566 e marcatura CE degli impianti di trattamento delle acque reflue
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue e AUA
- Assenza di fognatura pubblica: cosa fare e quale impianto installare
- Impianti domestici per il trattamento delle acque reflue
Fonti normative e tecniche
- Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione
- Regolamento (UE) n. 305/2011, nella versione applicabile durante il regime transitorio
- Commissione europea – Construction Products Regulation
- serie EN 12566, secondo la specifica parte applicabile al prodotto
- documentazione tecnica Dorabaltea relativa ai singoli sistemi
Documento Dorabaltea
Consulta il documento DoP disponibile (PDF). Prima dell’uso verificare modello, codice prodotto, uso previsto e data del documento.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2024/3110
- Commissione europea – dichiarazione di prestazione e marcatura CE
- Regolamento (UE) n. 305/2011
Quadro verificato al 5 agosto 2026. Le norme tecniche e gli atti richiamati vanno sempre controllati nella versione vigente per lo specifico prodotto e impiego.
