Salta al contenuto principale

D.Lgs. 152/2006 e scarichi delle acque reflue: articoli e verifiche fondamentali

Guida agli articoli del Testo unico ambientale che incidono sulla classificazione delle acque reflue, sul trattamento e sull'autorizzazione allo scarico.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella Parte terza, contiene il quadro nazionale per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche. Per chi deve realizzare o adeguare un sistema di trattamento, il decreto non si legge come una prescrizione tecnica unica: occorre collegare origine del refluo, recapito, carico inquinante, trattamento necessario e provvedimento autorizzativo.

La disciplina nazionale deve essere letta insieme alle norme regionali, ai regolamenti dell'ente competente, alle prescrizioni del gestore della fognatura e agli eventuali atti del Comune o del SUAP. La stessa soluzione tecnica può quindi richiedere verifiche diverse in territori o situazioni differenti.

Le definizioni da chiarire prima del progetto

L'articolo 74 contiene definizioni che orientano la disciplina. Tra quelle più rilevanti rientrano le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque reflue urbane. La classificazione dipende dall'origine e dalle caratteristiche dello scarico, non dal solo nome dell'attività o dal tipo di impianto installato.

  • Le acque reflue domestiche provengono da insediamenti residenziali e da servizi e derivano prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche.
  • Le acque reflue industriali comprendono le acque scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o produttive, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
  • Le acque reflue urbane sono acque reflue domestiche oppure il loro miscuglio con acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie e provenienti da un agglomerato.

La qualificazione concreta va verificata sul caso reale e sulla disciplina regionale di assimilazione. Un'attività produttiva con scarichi simili a quelli domestici non diventa automaticamente domestica: servono i presupposti previsti dalle regole applicabili.

Articolo 100: sistemi di collettamento e trattamento

L'articolo 100 disciplina le reti fognarie degli agglomerati e prevede che le Regioni individuino, per insediamenti, installazioni o edifici isolati, sistemi individuali o altri sistemi adeguati che assicurino lo stesso livello di protezione ambientale. La possibilità o l'obbligo di allacciamento vanno verificati con il gestore e secondo la disciplina territoriale; per una soluzione autonoma occorre documentare il recapito e il trattamento ammesso.

Articolo 101: criteri generali degli scarichi

L'articolo 101 stabilisce che gli scarichi devono rispettare i valori limite e le prescrizioni fissate dalla Parte terza, dalle norme regionali e dall'autorizzazione. Il punto di prelievo, le modalità di controllo e la gestione dell'impianto devono consentire di verificare lo scarico nel tempo. La prestazione dichiarata dal fabbricante non sostituisce questa verifica.

Articoli 124 e 125: autorizzazione e domanda

L'articolo 124 stabilisce il principio dell'autorizzazione preventiva degli scarichi e disciplina anche casi specifici, come gli scarichi domestici in rete fognaria ammessi nel rispetto dei regolamenti del gestore. L'articolo 125 riguarda la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e le informazioni tecniche da allegare. Per gli scarichi domestici e assimilati fuori fognatura, modalità e documentazione devono essere verificate nella disciplina regionale e presso l'autorità competente.

In pratica, una domanda completa deve descrivere almeno l'insediamento, la provenienza e la quantità del refluo, il recapito, il trattamento previsto, il punto di scarico e le modalità di controllo e manutenzione. La documentazione richiesta può essere più ampia in base alla Regione e al tipo di procedimento.

Dalla norma al progetto

Il percorso corretto parte dalla caratterizzazione del refluo e dal recapito, prosegue con il dimensionamento e la scelta della tecnologia e si conclude con la pratica autorizzativa e la corretta installazione. Un impianto marcato CE o conforme a una norma tecnica può fornire dati importanti sulle prestazioni, ma non determina da solo la liceità dello scarico.

Fonti ufficiali

Domande frequenti

1

Il D.Lgs. 152/2006 indica un unico impianto valido per tutti gli scarichi?

No. Il decreto definisce categorie, principi, limiti e procedure. La soluzione dipende da refluo, abitanti equivalenti o carichi, recapito, territorio e prescrizioni dell'autorità competente.
2

La marcatura CE sostituisce l'autorizzazione allo scarico?

No. La marcatura CE e la dichiarazione di prestazione descrivono il prodotto nel campo di applicazione della norma tecnica. L'autorizzazione riguarda lo scarico concreto e le condizioni del sito.
3

Le acque reflue di un'attività sono sempre industriali?

Non necessariamente. La classificazione richiede una verifica dell'origine dello scarico e dei requisiti di assimilazione previsti dalla disciplina applicabile.