Salta al contenuto principale

DoP, marcatura CE e dichiarazione di prestazione e conformità

Cos’è la DoP, quali prestazioni dichiara, come si collega alla marcatura CE e cosa cambia con la dichiarazione di prestazione e conformità del CPR 2024/3110.

Gerarchia normativa

DoP, dichiarazione di prestazione e conformità dei prodotti da costruzione

La DoP – Dichiarazione di Prestazione è uno dei documenti fondamentali per comprendere le caratteristiche dichiarate di un prodotto da costruzione soggetto alla normativa europea applicabile.

Non è semplicemente un documento da conservare insieme alla marcatura CE: permette a progettisti, imprese, installatori e committenti di verificare quali prestazioni il fabbricante dichiara per uno specifico prodotto e di confrontarle con le esigenze dell’opera nella quale dovrà essere utilizzato.

Nel settore del trattamento delle acque reflue questo aspetto assume particolare importanza. Per diverse categorie di piccoli impianti e componenti prefabbricati, la serie EN 12566 stabilisce metodi di prova e caratteristiche da valutare, che possono comprendere aspetti come efficienza depurativa, tenuta stagna, resistenza strutturale e durabilità, in funzione della specifica parte della norma applicabile.

Dal 8 gennaio 2026 è inoltre applicabile il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, che introduce la nuova dichiarazione di prestazione e di conformità. Il passaggio dal precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 al nuovo CPR è però progressivo e deve essere valutato per ciascuna famiglia di prodotto e relativa specifica tecnica armonizzata.

Per Dorabaltea, comprendere questi documenti significa poter leggere le prestazioni di un sistema di trattamento in modo trasparente e inserirlo correttamente all’interno del progetto.

Che cos’è la DoP – Dichiarazione di Prestazione

DoP è l’acronimo inglese di Declaration of Performance, cioè Dichiarazione di Prestazione.

Nel quadro del Regolamento (UE) n. 305/2011, quando un prodotto da costruzione è coperto da una norma armonizzata o da una valutazione tecnica europea e ricorrono le condizioni previste dal regolamento, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione.

Con la DoP il fabbricante assume la responsabilità della conformità del prodotto rispetto alle prestazioni dichiarate.

Cosa contiene una DoP

La Dichiarazione di Prestazione identifica il prodotto e comunica le sue prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali stabilite dalla specifica tecnica applicabile.

A seconda della categoria di prodotto, può riportare informazioni quali:

  • identificazione del prodotto;
  • uso previsto;
  • fabbricante;
  • sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
  • norma armonizzata applicabile;
  • organismo notificato, quando previsto;
  • caratteristiche essenziali;
  • prestazioni dichiarate.

La DoP deve quindi essere letta in relazione alla specifica norma applicabile al prodotto.

A cosa serve la DoP

La DoP permette di utilizzare un linguaggio tecnico comune a livello europeo per descrivere le prestazioni dei prodotti da costruzione.

La Commissione europea evidenzia proprio che il CPR ha l’obiettivo di mettere a disposizione di professionisti, autorità e utilizzatori informazioni affidabili e comparabili sulle prestazioni dei prodotti.

Per un progettista la domanda da porsi non è quindi semplicemente:

“Il prodotto ha la DoP?”

ma anche:

“Quali prestazioni sono dichiarate nella DoP e sono adeguate all’impiego previsto?”

Questa distinzione è particolarmente importante nel trattamento delle acque reflue, perché tecnologie differenti possono essere destinate a funzioni differenti all’interno della filiera depurativa.

DoP e marcatura CE: qual è la differenza

La Dichiarazione di Prestazione e la marcatura CE sono collegate, ma non sono lo stesso documento.

Dichiarazione di Prestazione

La DoP comunica le prestazioni dichiarate dal fabbricante rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata applicabile.

Marcatura CE

La marcatura CE viene apposta sul prodotto secondo il quadro normativo applicabile e consente di collegare il prodotto alle informazioni e alle prestazioni dichiarate secondo il sistema armonizzato europeo.

Nel regime del Regolamento (UE) n. 305/2011, per i prodotti interessati la dichiarazione di prestazione costituisce quindi uno degli elementi centrali del percorso che porta alla marcatura CE.

La marcatura CE significa che un prodotto è adatto a qualsiasi installazione?

No.

La marcatura CE non significa che un prodotto sia automaticamente adatto a qualsiasi progetto, terreno, recapito o condizione di utilizzo.

Occorre verificare:

  • uso previsto;
  • prestazioni dichiarate;
  • norma tecnica applicabile;
  • caratteristiche del progetto;
  • prescrizioni nazionali, regionali e locali;
  • condizioni poste dall’autorità competente.

La corretta scelta nasce quindi dal confronto tra prestazioni dichiarate dal prodotto e requisiti dell’opera.

DoP e impianti di trattamento delle acque reflue

Per alcune categorie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue e relativi componenti prefabbricati assume particolare rilevanza la serie EN 12566.

Non esiste però un’unica EN 12566 valida indistintamente per qualsiasi prodotto.

La documentazione tecnica Dorabaltea distingue, ad esempio, diverse parti della serie in funzione della tipologia di sistema.

EN 12566-1

La EN 12566-1 riguarda le fosse settiche prefabbricate.

Nel catalogo Dorabaltea, ad esempio, la fossa biologica DBSET viene identificata come trattamento primario e ricondotta alla EN 12566-1.

EN 12566-3

La EN 12566-3 riguarda determinate tipologie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche completi e prefabbricati.

La documentazione formativa Dorabaltea associa a questa parte della norma sistemi monoblocco completi come Atlas, nei limiti del relativo campo di applicazione.

EN 12566-6

La EN 12566-6 riguarda unità prefabbricate di trattamento secondario degli effluenti provenienti da fosse settiche.

È quindi importante non confrontare semplicemente due marchi CE, ma verificare a quale funzione della filiera di trattamento corrisponde il prodotto e quale parte della norma viene applicata.

Quali prove possono essere collegate alla EN 12566

In funzione della specifica parte applicabile, il percorso di valutazione può comprendere differenti caratteristiche e verifiche.

Nella documentazione tecnica e formativa Dorabaltea vengono approfonditi in particolare quattro ambiti:

  • tenuta stagna;
  • resistenza strutturale o stabilità;
  • efficienza depurativa;
  • durabilità.

Tenuta stagna

La tenuta permette di verificare il comportamento dell’involucro destinato a contenere le acque reflue.

È una caratteristica importante soprattutto per sistemi destinati all’installazione interrata.

Resistenza strutturale

La resistenza strutturale riguarda la capacità della vasca di sopportare le condizioni previste dal relativo metodo di prova.

Dorabaltea dedica una specifica parte della propria formazione tecnica alla resistenza strutturale dei sistemi sottoposti alle verifiche previste dalla EN 12566.

Efficienza depurativa

Per le categorie nelle quali è prevista, la prova di efficienza valuta il comportamento depurativo del sistema attraverso un programma di prova definito dalla norma applicabile.

La documentazione formativa Dorabaltea evidenzia il monitoraggio di parametri quali COD, BOD5 e solidi sospesi, oltre ad ulteriori parametri analizzati nei propri percorsi di prova.

Durabilità

La durabilità riguarda il mantenimento nel tempo delle caratteristiche rilevanti dei materiali e del prodotto secondo quanto previsto dalla relativa specifica tecnica.

Perché leggere le prestazioni è più importante del solo marchio CE

Due prodotti possono appartenere allo stesso settore ma avere:

  • usi previsti differenti;
  • tecnologie differenti;
  • caratteristiche dichiarate differenti;
  • prestazioni differenti.

La DoP consente quindi di passare da una valutazione generica del prodotto a una valutazione basata su dati dichiarati.

Per chi deve scegliere un impianto di trattamento delle acque reflue, questo permette di verificare non soltanto la presenza della documentazione prevista, ma anche che cosa il prodotto è stato progettato e valutato per fare.

Il nuovo CPR: Regolamento (UE) 2024/3110

Il quadro europeo dei prodotti da costruzione è entrato in una nuova fase con il Regolamento (UE) 2024/3110, pubblicato il 18 dicembre 2024.

Il regolamento si applica, nella sua parte principale, dal 8 gennaio 2026, con alcune disposizioni applicabili già dal 7 gennaio 2025 e altre destinate a entrare in applicazione successivamente.

Il nuovo CPR sostituisce progressivamente il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.

Dal CPR 305/2011 al CPR 2024/3110

Il passaggio non avviene contemporaneamente per tutti i prodotti.

L’articolo 95 disciplina il periodo transitorio e il rapporto tra le specifiche tecniche sviluppate sotto il precedente regolamento e quelle che entreranno progressivamente nel nuovo sistema.

Questo significa che, nel 2026, possono coesistere:

  • prodotti ancora disciplinati attraverso specifiche tecniche mantenute nel regime del Regolamento 305/2011;
  • famiglie di prodotto progressivamente interessate dalle nuove specifiche del Regolamento 2024/3110.

Le precedenti norme armonizzate non cessano quindi automaticamente di produrre effetti semplicemente perché è arrivato l’8 gennaio 2026.

Che cos’è la nuova dichiarazione di prestazione e di conformità

Una delle principali innovazioni del Regolamento (UE) 2024/3110 è la dichiarazione di prestazione e di conformità.

L’articolo 13 stabilisce che, quando un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata secondo il nuovo regolamento, il fabbricante deve effettuare il sistema di valutazione e verifica applicabile e redigere la dichiarazione di prestazione e conformità prima dell’immissione sul mercato.

Cosa cambia rispetto alla precedente DoP

Il nuovo documento integra due dimensioni:

  1. prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali;
  2. conformità agli eventuali requisiti di prodotto applicabili.

Il legislatore europeo ha scelto di combinare in un unico documento la dichiarazione di prestazione e quella di conformità, anziché richiedere due dichiarazioni separate.

Cosa contiene la dichiarazione di prestazione e conformità

L’articolo 15 del Regolamento (UE) 2024/3110 prevede che la dichiarazione sia redatta utilizzando il modello dell’Allegato V.

Il documento esprime le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento europeo di valutazione pertinente.

Quando sono applicabili specifici requisiti di prodotto, deve inoltre attestare che il rispetto di tali requisiti è stato dimostrato.

Prestazioni ambientali e ciclo di vita

Il nuovo CPR introduce inoltre un’importante evoluzione relativa alla sostenibilità ambientale del prodotto durante il ciclo di vita.

L’articolo 15 prevede l’inserimento progressivo nella dichiarazione delle prestazioni relative a caratteristiche ambientali essenziali predeterminate.

Il calendario indicato dal regolamento prevede diverse fasi:

  • prime caratteristiche dal 8 gennaio 2026;
  • ulteriori caratteristiche dal 9 gennaio 2030;
  • ulteriore ampliamento dal 9 gennaio 2032.

La sostenibilità diventa quindi una componente sempre più strutturata delle informazioni armonizzate sui prodotti da costruzione.

Dal 2026 tutte le DoP devono essere sostituite?

No.

Questo è uno dei punti più importanti del nuovo quadro normativo.

L’applicazione generale del Regolamento 2024/3110 dal gennaio 2026 non trasforma automaticamente tutte le DoP esistenti in dichiarazioni di prestazione e conformità.

Il passaggio dipende dalla famiglia di prodotto e dall’entrata in applicazione delle nuove specifiche tecniche armonizzate.

L’articolo 95 stabilisce infatti un sistema transitorio volto a garantire continuità tra il precedente e il nuovo CPR.

Per verificare quale regime si applica a uno specifico prodotto occorre quindi controllare:

  • famiglia di prodotto;
  • norma o specifica tecnica applicabile;
  • riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • eventuale nuova specifica adottata sotto il CPR 2024/3110;
  • relativo periodo transitorio.

La nuova marcatura CE nel CPR 2024/3110

Anche nel nuovo sistema la marcatura CE mantiene un ruolo centrale.

Il Regolamento 2024/3110 stabilisce che la marcatura CE venga apposta sui prodotti per i quali il fabbricante ha redatto la nuova dichiarazione di prestazione e conformità secondo il nuovo regime applicabile.

Con la dichiarazione, il fabbricante assume la responsabilità:

  • della conformità del prodotto alle prestazioni dichiarate;
  • del rispetto degli eventuali requisiti di prodotto applicabili.

DoP, nuova dichiarazione e DiCo DM 37/2008: attenzione alle differenze

È importante non confondere la documentazione dei prodotti da costruzione con la documentazione dell’impianto installato.

DoP

Riguarda le prestazioni del prodotto da costruzione nel regime applicabile.

Dichiarazione di prestazione e conformità CPR 2024/3110

È il nuovo documento previsto progressivamente dal CPR 2024/3110 per le famiglie di prodotto che entrano nel nuovo sistema.

Dichiarazione di conformità DM 37/2008

Riguarda invece, quando applicabile, la realizzazione dell’impianto installato al servizio dell’edificio da parte dell’impresa abilitata.

Non è quindi la stessa dichiarazione prevista dal CPR.

Questa distinzione è fondamentale e si collega direttamente alla disciplina approfondita nella guida Dorabaltea dedicata al DM 37/2008 e alla dichiarazione di conformità degli impianti.

Marcatura CE, DoP e autorizzazione allo scarico sono documenti differenti

Anche l’autorizzazione allo scarico deve essere mantenuta distinta dalla documentazione del prodotto.

Possiamo riassumere il sistema così:

Documento

Funzione principale

Marcatura CE

Identifica il prodotto nell’ambito del sistema europeo applicabile

DoP

Dichiara le prestazioni del prodotto nel regime del CPR 305/2011 ancora applicabile

Dichiarazione di prestazione e conformità

Integra prestazioni e conformità nel nuovo CPR 2024/3110

DiCo DM 37/2008

Riguarda le parti dell’impianto installato rientranti nel decreto

Autorizzazione allo scarico / AUA

Disciplina lo scarico secondo la normativa ambientale

Sono documenti complementari, non alternativi.

Come leggere la DoP di un impianto di trattamento delle acque reflue

Prima di utilizzare una DoP in un progetto è opportuno verificare almeno alcuni elementi.

Identificazione del prodotto

Il modello riportato nel documento deve corrispondere al prodotto effettivamente previsto o installato.

Uso previsto

Occorre verificare la funzione per la quale il prodotto è stato valutato.

Un trattamento primario e un impianto completo di depurazione, per esempio, non svolgono la stessa funzione.

Norma armonizzata

È importante controllare la specifica norma e la relativa parte.

Nel settore dei piccoli sistemi per acque reflue, ad esempio, EN 12566-1, EN 12566-3 ed EN 12566-6 identificano categorie e funzioni differenti.

Prestazioni dichiarate

Sono il cuore della DoP.

Permettono di comprendere quali caratteristiche siano state valutate e quali valori siano stati dichiarati dal fabbricante.

Coerenza con il progetto

La DoP deve infine essere confrontata con:

  • caratteristiche del refluo;
  • abitanti equivalenti;
  • recapito previsto;
  • prescrizioni autorizzative;
  • condizioni di installazione;
  • eventuali requisiti regionali e locali.

La conformità documentale del prodotto diventa così parte di una più ampia conformità del progetto.

La documentazione tecnica Dorabaltea

Dorabaltea sviluppa soluzioni per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue con documentazione tecnica riferita alle specifiche categorie di prodotto.

Nella nostra gamma distinguiamo trattamenti primari, trattamenti secondari, sistemi completi di trattamento primario e secondario e soluzioni per il riutilizzo, associando a ciascun prodotto il relativo riferimento tecnico.

Per i sistemi interessati dalla serie EN 12566, la documentazione permette a progettisti e professionisti di verificare:

  • tipologia del prodotto;
  • uso previsto;
  • norma applicabile;
  • caratteristiche tecniche;
  • prestazioni dichiarate;
  • indicazioni di installazione.

Perché Dorabaltea valorizza le prestazioni documentate

Per Dorabaltea la marcatura CE e la dichiarazione di prestazione non rappresentano un semplice adempimento formale.

La loro utilità consiste nel permettere a chi progetta e acquista un sistema di conoscere su quali prestazioni documentate può basare la propria scelta.

È un principio coerente con l’approccio Dorabaltea:

progettazione + prestazioni documentate + corretta installazione + autorizzazione + assistenza nel tempo.

In questo modo la tecnologia viene inserita all’interno di un progetto completo, orientato alla trasformazione dell’acqua già utilizzata in una nuova risorsa.

Con Dorabaltea ogni goccia d’acqua ha tre vite: la usiamo, la depuriamo, la riutilizziamo.


Approfondimenti correlati

Per completare il percorso informativo, questa pagina dovrebbe essere collegata agli approfondimenti Dorabaltea dedicati a:

  • DM 37/2008: impianti negli edifici e dichiarazione di conformità
  • Norma EN 12566 e marcatura CE degli impianti di trattamento delle acque reflue
  • Autorizzazione allo scarico delle acque reflue e AUA
  • Assenza di fognatura pubblica: cosa fare e quale impianto installare
  • Impianti domestici per il trattamento delle acque reflue

Fonti normative e tecniche

  • Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione
  • Regolamento (UE) n. 305/2011, nella versione applicabile durante il regime transitorio
  • Commissione europea – Construction Products Regulation
  • serie EN 12566, secondo la specifica parte applicabile al prodotto
  • documentazione tecnica Dorabaltea relativa ai singoli sistemi


Documento Dorabaltea

Consulta il documento DoP disponibile (PDF). Prima dell’uso verificare modello, codice prodotto, uso previsto e data del documento.

Fonti ufficiali

Quadro verificato al 5 agosto 2026. Le norme tecniche e gli atti richiamati vanno sempre controllati nella versione vigente per lo specifico prodotto e impiego.

Domande frequenti

1

Che cos’è la DoP di un prodotto da costruzione?

La DoP – Dichiarazione di Prestazione è il documento con il quale il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla specifica tecnica applicabile, nel regime normativo pertinente. Nei sistemi Dorabaltea interessati dalla serie EN 12566, la documentazione tecnica permette di collegare le prestazioni dichiarate alla specifica funzione svolta dal prodotto nella filiera di trattamento delle acque reflue.
2

La DoP è un certificato di qualità?

No. La DoP non è un generico certificato di qualità: è una dichiarazione del fabbricante relativa alle prestazioni del prodotto secondo il sistema europeo applicabile. Per scegliere un impianto di trattamento delle acque reflue Dorabaltea occorre quindi leggere uso previsto, norma applicabile e prestazioni dichiarate e confrontarle con i requisiti del progetto.
3

Qual è la differenza tra DoP e marcatura CE?

La DoP contiene le prestazioni dichiarate del prodotto, mentre la marcatura CE identifica il prodotto nell’ambito del sistema armonizzato europeo applicabile. Nei prodotti Dorabaltea soggetti al relativo quadro normativo, i due elementi fanno parte della documentazione che permette al progettista di verificare caratteristiche e destinazione del sistema.
4

La marcatura CE significa che un impianto di trattamento delle acque reflue è adatto a qualsiasi progetto?

No. La marcatura CE deve essere letta insieme a uso previsto, DoP, norma tecnica applicabile e prestazioni dichiarate. Un sistema Dorabaltea viene individuato considerando anche abitanti equivalenti, caratteristiche delle acque reflue, recapito e prescrizioni dell’autorità competente.
5

Che cosa cambia con il Regolamento (UE) 2024/3110?

Il nuovo CPR introduce progressivamente la dichiarazione di prestazione e di conformità, che integra le informazioni sulle prestazioni con la verifica degli eventuali requisiti di prodotto applicabili. Il regolamento è applicabile nella sua parte principale dall’8 gennaio 2026, ma il passaggio avviene progressivamente per le diverse famiglie di prodotti.
6

Dal 2026 tutte le DoP sono diventate dichiarazioni di prestazione e conformità?

No. Le DoP del precedente sistema non vengono automaticamente sostituite per tutti i prodotti dall’8 gennaio 2026. Il CPR 2024/3110 contiene un regime transitorio e l’ingresso nel nuovo sistema dipende dalle specifiche tecniche applicabili alla singola famiglia di prodotto.
7

Qual è la differenza tra dichiarazione di prestazione e conformità e dichiarazione di conformità DM 37/2008?

La dichiarazione prevista dal nuovo CPR riguarda il prodotto da costruzione. La dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008 riguarda invece, nei casi applicabili, l’impianto realizzato dall’impresa installatrice. Nei progetti Dorabaltea i due documenti possono quindi appartenere a fasi differenti dello stesso percorso.
8

Quali norme EN 12566 interessano gli impianti di trattamento delle acque reflue?

La serie EN 12566 comprende diverse parti dedicate a differenti categorie di prodotto. Tra quelle rilevanti per la gamma Dorabaltea rientrano la EN 12566-1 per determinate fosse settiche prefabbricate, la EN 12566-3 per determinate tipologie di piccoli impianti completi e la EN 12566-6 per unità prefabbricate di trattamento secondario.
9

Quali prestazioni bisogna controllare nella DoP di un impianto di depurazione?

Le prestazioni da verificare dipendono dalla norma applicabile e dal tipo di prodotto. Possono riguardare, tra l’altro, efficienza depurativa, tenuta stagna, resistenza strutturale e durabilità. Dorabaltea mette a disposizione la documentazione tecnica dei propri sistemi affinché il professionista possa confrontare le caratteristiche dichiarate con le esigenze del progetto.
10

Perché scegliere un impianto Dorabaltea con prestazioni documentate?

Le prestazioni documentate permettono di progettare partendo da informazioni tecniche verificabili e coerenti con la specifica categoria del prodotto. Dorabaltea integra questa documentazione con supporto alla progettazione, installazione e percorso autorizzativo, costruendo soluzioni complete per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue.