Quando si realizza un sistema per il trattamento delle acque reflue a servizio di un edificio, la qualità del progetto non dipende soltanto dalla tecnologia scelta. Entrano in gioco anche i collegamenti idraulici, le eventuali apparecchiature elettriche, le pompe, i quadri di comando, le modalità di installazione e la documentazione che accompagna l'opera.
Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, conosciuto come DM 37/2008, disciplina le attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze. Tra questi rientrano anche gli impianti elettrici e gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
Per i sistemi di trattamento delle acque reflue è quindi importante distinguere diversi livelli di conformità: la documentazione relativa al prodotto, la corretta installazione delle componenti impiantistiche e le autorizzazioni ambientali che regolano lo scarico.
Sono aspetti differenti, ma fanno parte dello stesso percorso: progettare una soluzione coerente, installarla correttamente e documentarne caratteristiche e prestazioni.
Per Dorabaltea questo significa accompagnare famiglie, progettisti, imprese e attività produttive nella realizzazione di sistemi di trattamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei quali tecnologia, progetto e installazione lavorano insieme.
Cos'è il DM 37/2008
Il DM 37/2008 disciplina gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, quando sono collocati all'interno degli edifici stessi o nelle relative pertinenze.
Il decreto comprende, tra gli altri:
- impianti elettrici;
- impianti elettronici;
- impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione;
- impianti idrici e sanitari;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas;
- impianti di sollevamento;
- impianti di protezione antincendio.
La norma definisce inoltre i requisiti delle imprese abilitate, le regole per la progettazione degli impianti, l'esecuzione secondo la regola dell'arte e la documentazione da produrre al termine dei lavori.
Il DM 37/2008 è ancora vigente?
Sì. Il DM 37/2008 è tuttora vigente.
Il DM 17 luglio 2025, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025 ed entrato in vigore il 2 ottobre 2025, modifica in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 5-bis del DM 37/2008. Le disposizioni riguardano le infrastrutture digitali degli edifici e l’attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga.
Per verificare l'applicazione della norma a uno specifico intervento è sempre opportuno fare riferimento al testo vigente e alla valutazione del professionista e dell'impresa abilitata coinvolti nel progetto.
Cosa prevede il DM 37/2008 per gli impianti idrici e sanitari
Gli impianti idrici e sanitari sono espressamente compresi nell'articolo 1 del DM 37/2008.
Quando un intervento ricade nell'ambito di applicazione del decreto, la realizzazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti deve essere affidata a imprese abilitate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti.
L'obiettivo è garantire che le opere siano realizzate secondo la regola dell'arte e che, al termine dei lavori, esista una documentazione coerente con quanto effettivamente installato.
Questo principio assume particolare importanza anche quando l'edificio è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue.
Come si collega il DM 37/2008 a un impianto di trattamento delle acque reflue
Un depuratore delle acque reflue e l'impiantistica che lo collega all'edificio devono essere considerati correttamente all'interno del progetto complessivo.
A seconda della configurazione possono essere presenti, ad esempio:
- tubazioni di convogliamento delle acque reflue;
- collegamenti idraulici;
- pompe di sollevamento o rilancio;
- sistemi di aerazione;
- soffianti;
- quadri elettrici;
- alimentazioni elettriche;
- apparecchiature di controllo;
- sistemi di accumulo;
- sistemi destinati al riutilizzo dell'acqua trattata.
Il perimetro concreto di applicazione del DM 37/2008 deve essere valutato caso per caso dal professionista e dall'impresa abilitata, considerando le caratteristiche dell'edificio, delle opere e delle singole componenti installate.
Il decreto non deve quindi essere interpretato come una certificazione del processo depurativo: disciplina l'attività di installazione degli impianti al servizio dell'edificio.
Ed è proprio questa distinzione che permette di comprendere perché, all'interno dello stesso progetto, possano essere necessari documenti differenti.
Dichiarazione di conformità DM 37/2008: cos'è
Al termine dei lavori, dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle relative alla funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, conosciuta anche come DiCo.
La dichiarazione attesta che l'impianto è stato realizzato secondo la regola dell'arte e nel rispetto del progetto e delle norme applicabili.
Fanno parte integrante della dichiarazione anche la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto previsto dal decreto.
La dichiarazione di conformità assume quindi un significato molto concreto: collega il progetto all'opera effettivamente realizzata.
Quando serve il progetto dell'impianto
Il DM 37/2008 prevede la redazione di un progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di diverse categorie di impianti, compresi quelli idrici e sanitari.
A seconda delle caratteristiche dell'intervento, il progetto può essere redatto da un professionista iscritto all'albo secondo le specifiche competenze tecniche richieste oppure, nei casi previsti dal decreto, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Questo rende importante definire fin dall'inizio:
cosa deve essere realizzato, quali componenti devono essere installate e come devono essere collegate tra loro.
Per una soluzione di trattamento delle acque reflue, manteniamo allineati il progetto, la tecnologia scelta e la documentazione presentata agli enti competenti.
Marcatura CE, DoP e dichiarazione di conformità DM 37/2008: quali sono le differenze
Uno degli aspetti che genera più domande riguarda la differenza tra marcatura CE, Dichiarazione di Prestazione e dichiarazione di conformità dell'impianto.
Sono documenti con finalità differenti.
Marcatura CE
Quando un prodotto da costruzione rientra nel relativo quadro normativo armonizzato, la marcatura CE accompagna la sua immissione sul mercato secondo la disciplina europea applicabile.
Per diverse tipologie di piccoli impianti di trattamento delle acque reflue assume particolare rilievo la serie di norme EN 12566.
La documentazione tecnica Dorabaltea distingue, ad esempio, sistemi sottoposti alle diverse parti della EN 12566 in funzione della tipologia di trattamento e della configurazione del prodotto.
DoP – Dichiarazione di Prestazione
La Dichiarazione di Prestazione, o DoP, riguarda le prestazioni del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche previste dalla relativa norma armonizzata.
Per i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 abitanti equivalenti, le prove della parte applicabile della serie EN 12566 valutano le caratteristiche pertinenti al prodotto e al suo campo di applicazione, tra cui:
- tenuta stagna;
- resistenza strutturale;
- efficienza depurativa;
- durabilità.
Per ciascun nostro modello verifichiamo le caratteristiche dichiarate nella relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP), nella marcatura CE e nei rapporti di prova associati. Documenti e prestazioni possono variare in base alla configurazione del prodotto.
Dichiarazione di conformità DM 37/2008
La dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008 riguarda invece l'impianto realizzato dall'impresa installatrice e le opere che rientrano nel campo di applicazione del decreto.
Non certifica quindi le prestazioni depurative del prodotto.
Marcatura CE, DoP, DiCo e autorizzazione allo scarico a confronto
Documento | A cosa si riferisce |
|---|---|
Marcatura CE | Al prodotto soggetto alla disciplina europea applicabile |
DoP – Dichiarazione di Prestazione | Alle prestazioni dichiarate del prodotto da costruzione |
DiCo DM 37/2008 | Alla corretta realizzazione delle parti impiantistiche rientranti nel decreto |
Autorizzazione allo scarico / AUA | Al titolo ambientale che disciplina lo scarico |
Comprendere queste differenze aiuta progettisti, imprese e committenti a costruire una documentazione completa e coerente.
DM 37/2008 e autorizzazione allo scarico: due discipline complementari
Il DM 37/2008 non sostituisce l'autorizzazione ambientale allo scarico.
La disciplina degli scarichi delle acque reflue fa riferimento principalmente al D.Lgs. 152/2006, alle disposizioni regionali e locali e alle prescrizioni dell'autorità competente.
Quando ricorrono i presupposti, per le attività produttive l'autorizzazione allo scarico può inoltre essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, disciplinata dal DPR 59/2013.
La documentazione Dorabaltea evidenzia come l'autorizzazione allo scarico possa costituire uno dei titoli ambientali ricompresi nell'AUA.
Qual è la differenza tra DM 37/2008 e autorizzazione allo scarico?
Possiamo distinguere i due ambiti in modo semplice:
DM 37/2008 → realizzazione delle componenti impiantistiche al servizio dell'edificio.
Normativa ambientale → caratteristiche dello scarico, trattamento previsto e relativa autorizzazione.
Entrambi contribuiscono alla corretta realizzazione del progetto.
Dal progetto all'impianto installato: la coerenza documentale
Un sistema di trattamento delle acque reflue attraversa diverse fasi:
analisi delle esigenze → progettazione → scelta della tecnologia → autorizzazione → fornitura → installazione → messa in esercizio → gestione e manutenzione
Ogni fase produce informazioni che devono essere coerenti con quelle successive.
Se nel progetto e nella pratica autorizzativa viene individuato un determinato sistema di trattamento, la fase di realizzazione deve mantenere la corrispondenza tra ciò che è stato progettato, ciò che è stato valutato dall'autorità competente e ciò che viene effettivamente installato.
Questo significa trasformare la conformità in un percorso organizzato e verificabile, nel quale ogni soggetto coinvolto dispone delle informazioni necessarie.
Esempio pratico: impianto Dorabaltea a servizio di un'abitazione
Consideriamo un’abitazione non collegata alla pubblica fognatura nella quale viene installato un nostro sistema monoblocco completo di trattamento primario e secondario.
Il progetto complessivo, oltre all’impianto di depurazione, può comprendere:
- convogliamento delle acque reflue dell'abitazione;
- eventuali trattamenti preliminari;
- impianto biologico di depurazione;
- collegamenti idraulici;
- eventuale alimentazione elettrica;
- eventuali pompe o apparecchiature ausiliarie;
- sistema di recapito dell'acqua trattata;
- eventuale accumulo e affinamento per il riutilizzo, quando previsto e autorizzato.
Documentazione del prodotto
Il sistema di depurazione come prodotto dispone della documentazione tecnica pertinente alla propria configurazione, compresi marcatura CE e DoP quando previste dal relativo quadro normativo.
Documentazione dell'installazione
Le parti impiantistiche installate al servizio dell'edificio vengono gestite dall'impresa abilitata secondo il campo di applicazione del DM 37/2008.
Documentazione ambientale
Lo scarico o il riutilizzo dell'acqua trattata segue invece il relativo percorso ambientale e autorizzativo.
Non si tratta quindi di scegliere un documento al posto di un altro: ogni documento descrive una parte diversa dello stesso progetto.
L'approccio Dorabaltea: tecnologia, progetto, installazione e assistenza
Per Dorabaltea un impianto di depurazione non si esaurisce nella fornitura di una vasca o di una singola apparecchiatura.
Da oltre vent'anni l'azienda progetta soluzioni per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue, con sistemi destinati ad abitazioni, strutture ricettive, aziende agricole, cantine, attività produttive e realtà industriali.
Soluzioni per il trattamento e la depurazione delle acque reflue
La gamma Dorabaltea comprende trattamenti primari, sistemi biologici secondari, depuratori monoblocco e soluzioni dedicate al riutilizzo delle acque trattate.
Servizi tecnici e supporto al progetto
A questo si aggiungono servizi di progettazione, gestione tecnico-analitica, manutenzione, analisi e supporto alle diverse fasi del progetto.
L'obiettivo è costruire una filiera coerente:
prodotto documentato + progettazione + corretta installazione + percorso autorizzativo + assistenza nel tempo.
È un approccio che rende concreta la filosofia Dorabaltea:
Con Dorabaltea ogni goccia d'acqua ha tre vite: la usiamo, la depuriamo, la riutilizziamo.
La competenza normativa e tecnica diventa così uno strumento per dare nuova vita all'acqua e creare soluzioni affidabili per le persone, le attività produttive e l'ambiente.
Fonti normative e tecniche
- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 – testo vigente
- Decreto 17 luglio 2025, n. 130
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale
- DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione Unica Ambientale
- normativa europea applicabile ai prodotti da costruzione
- serie EN 12566, per le categorie di prodotto alle quali risulta applicabile
Quadro verificato al 25 agosto 2026. L'applicazione del DM 37/2008, delle norme tecniche e delle disposizioni ambientali deve essere verificata in relazione allo specifico progetto, alla tipologia di impianto e alle prescrizioni degli enti territorialmente competenti.
