L'Autorizzazione Unica Ambientale, disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sostituisce i titoli ambientali elencati dal regolamento per le attività e gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione. Può essere necessaria anche quando occorre un solo titolo, per esempio l'autorizzazione allo scarico. Non è una certificazione tecnica dell'impianto: riguarda i provvedimenti amministrativi necessari all'attività.
L'applicazione concreta dipende dall'attività, dai titoli necessari, dalla Regione e dall'organizzazione dello Sportello unico per le attività produttive. La verifica deve essere fatta prima di presentare la domanda, perché non tutti gli impianti o tutti gli scarichi rientrano nello stesso procedimento.
A chi si applica
Il regolamento riguarda le imprese e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), secondo il suo campo di applicazione. Non si limita alle sole PMI: anche imprese di maggiori dimensioni possono rientrarvi. Il presupposto è la necessità di ottenere, rinnovare o aggiornare almeno uno dei titoli elencati nell'articolo 3, non la presenza contemporanea di più autorizzazioni. Vanno verificati le esclusioni, il rapporto con la VIA e la disciplina applicabile al caso concreto.
Quando l'attività è soggetta soltanto a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni, l'articolo 3, comma 3, consente di non avvalersi dell'AUA, ferma la presentazione tramite SUAP. Occorre distinguere questi casi dalle attività per cui è richiesta un'autorizzazione ordinaria.
Quali titoli può comprendere
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue prevista dal D.Lgs. 152/2006, quando ricorrono i presupposti;
- comunicazioni o autorizzazioni relative ai rifiuti nei casi indicati dalla disciplina;
- autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti soggetti;
- comunicazioni o nulla osta previsti dalla normativa acustica, quando ricompresi nel procedimento;
- altri titoli individuati dalla normativa regionale o da successive modifiche del quadro ambientale.
Il ruolo del SUAP e dell'autorità competente
La domanda è presentata tramite SUAP. L'autorità competente, di regola la Provincia o il diverso soggetto individuato dalla disciplina regionale, adotta l'AUA; il SUAP la rilascia al richiedente nell'ambito del procedimento. Gestore della fognatura, ARPA e altri soggetti competenti possono intervenire per i rispettivi pareri e controlli.
Il SUAP è il punto di accesso procedurale, ma non sostituisce il progettista e non decide da solo le prestazioni dell'impianto. La relazione deve permettere agli enti di controllare origine dei reflui, portate, carichi, trattamento, punto di scarico e modalità di monitoraggio.
AUA e progettazione dello scarico
Per uno scarico fuori fognatura o per un'attività con reflui di processo, il progetto deve partire dall'analisi dell'attività e dei flussi. Separare acque domestiche, meteoriche e di processo può essere necessario per evitare di sovradimensionare l'impianto o di trasferire sostanze indesiderate nel trattamento biologico.
La marcatura CE e la dichiarazione di prestazione dei componenti possono essere allegate alla pratica, ma non costituiscono da sole l'AUA e non sostituiscono le condizioni fissate nel provvedimento.
Durata, rinnovo e modifiche
L'AUA dura quindici anni dalla data di rilascio. L'articolo 5 prevede la domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite SUAP, con documentazione aggiornata. Restano gli obblighi di controllo e comunicazione previsti dal regolamento e dal provvedimento, inclusi gli eventuali adempimenti intermedi per specifici scarichi.
Un aumento dei carichi, un nuovo ciclo produttivo, un cambio di recapito o una modifica sostanziale dell'impianto possono rendere necessaria una nuova valutazione. L'autorizzazione deve sempre descrivere la configurazione effettivamente esercita.
