Il Regolamento (UE) 2024/3110, conosciuto come nuovo CPR – Construction Products Regulation, introduce il nuovo quadro europeo per i prodotti da costruzione e sostituisce progressivamente il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.
La maggior parte delle disposizioni del nuovo regolamento si applica dall’8 gennaio 2026, ma il passaggio al nuovo sistema avviene gradualmente, famiglia di prodotto per famiglia di prodotto.
Questo aspetto è particolarmente importante quando si verificano norme armonizzate, Dichiarazioni di Prestazione e marcature CE, perché nel periodo transitorio continuano a essere utilizzati anche riferimenti pubblicati sotto il precedente CPR.
Nel settore del trattamento delle acque reflue il tema interessa, tra le altre, diverse categorie di prodotti comprese nella serie EN 12566.
Che cos’è il CPR
CPR significa Construction Products Regulation, cioè Regolamento sui prodotti da costruzione.
Il regolamento crea un sistema armonizzato attraverso il quale le prestazioni dei prodotti possono essere:
- valutate;
- dichiarate;
- documentate;
- confrontate all’interno del mercato europeo.
L’obiettivo è utilizzare criteri comuni per descrivere i prodotti da costruzione coperti dal relativo quadro.
Dal Regolamento 305/2011 al Regolamento 2024/3110
Per molti anni il principale riferimento europeo è stato il Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il nuovo Regolamento 2024/3110 aggiorna questo sistema e introduce un quadro più ampio, nel quale assumono maggiore rilievo anche:
- prestazioni ambientali;
- ciclo di vita dei prodotti;
- digitalizzazione delle informazioni;
- tracciabilità;
- requisiti applicabili ai prodotti;
- vigilanza del mercato.
La transizione è stata organizzata in modo progressivo per assicurare continuità alle famiglie di prodotto già regolamentate dal precedente CPR.
Da quando si applica il Regolamento (UE) 2024/3110
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 dicembre 2024.
Alcune disposizioni sono applicabili dal 7 gennaio 2025, mentre la parte principale del regolamento si applica dall’8 gennaio 2026. L’articolo 92 avrà invece applicazione dall’8 gennaio 2027.
La data dell’8 gennaio 2026 segna quindi l’avvio operativo del nuovo quadro, senza determinare il passaggio simultaneo di tutte le famiglie di prodotto.
Perché la transizione dal vecchio al nuovo CPR è graduale
Nel sistema del Regolamento 305/2011 esistono già numerose:
- norme armonizzate;
- Dichiarazioni di Prestazione;
- marcature CE;
- valutazioni tecniche;
- procedure di verifica;
- famiglie di prodotti.
Il nuovo regolamento prevede quindi un meccanismo che consente di trasferire progressivamente questi prodotti verso le nuove specifiche armonizzate.
L’articolo 95 stabilisce espressamente che le norme armonizzate i cui riferimenti erano validi l’8 gennaio 2026 nel sistema del Regolamento 305/2011 continuino a essere valide sotto quel regime fino al loro ritiro o alla loro sostituzione.
Cosa succede al Regolamento (UE) 305/2011
L’articolo 94 del nuovo CPR dispone l’abrogazione del Regolamento 305/2011 dall’8 gennaio 2026, mantenendo però in applicazione una serie significativa di articoli e allegati fino all’8 gennaio 2040.
Tra le disposizioni mantenute nel periodo transitorio rientrano anche quelle relative a:
- Dichiarazione di Prestazione;
- marcatura CE;
- obblighi di diversi operatori economici;
- valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- organismi notificati;
- specifiche procedure del precedente sistema.
Questo permette ai prodotti ancora coperti dalle vecchie norme armonizzate di continuare a essere gestiti attraverso il quadro pertinente durante la transizione.
Come avviene il passaggio di una famiglia di prodotto
Il nuovo CPR introduce nuove specifiche tecniche armonizzate.
Quando viene adottato un nuovo riferimento che copre una determinata famiglia o categoria di prodotti, iniziano ad applicarsi gli obblighi del nuovo sistema secondo i tempi definiti dal regolamento.
L’articolo 95, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce quando gli obblighi dei capi I, II e III si applicano a ciascuna famiglia o categoria di prodotti dopo l’adozione della relativa specifica armonizzata obbligatoria, salvo una data successiva prevista dall’atto di esecuzione. Il paragrafo 10 disciplina il ritiro dei riferimenti pubblicati sotto il Regolamento (UE) n. 305/2011 per le stesse famiglie o categorie. Fino al ritiro opera il regime transitorio del paragrafo 3.
Successivamente vengono ritirati i riferimenti del precedente sistema che coprono la stessa categoria.
La transizione può quindi essere rappresentata così:
vecchia norma armonizzata CPR 305/2011 → nuova specifica armonizzata CPR 2024/3110 → periodo di passaggio → nuovo regime
Cosa cambia per la Dichiarazione di Prestazione
Nel sistema del Regolamento 305/2011 uno dei documenti centrali è la DoP – Dichiarazione di Prestazione.
Con essa il fabbricante dichiara le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali previste dalla relativa specifica armonizzata.
Nel nuovo sistema viene introdotta invece la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità.
Che cos’è la Dichiarazione di Prestazione e di Conformità
Il nuovo documento combina due aspetti:
- le prestazioni del prodotto rispetto alle caratteristiche essenziali;
- la conformità agli eventuali requisiti di prodotto applicabili.
La nuova dichiarazione diventa operativa progressivamente per le famiglie di prodotto che entrano nel nuovo quadro.
Per approfondire struttura, contenuti e differenze è disponibile la guida dedicata a DoP e Dichiarazione di Prestazione e Conformità.
Cosa succede alle DoP già utilizzate
Nel periodo transitorio possono continuare a esistere prodotti gestiti secondo il precedente sistema e accompagnati dalla relativa DoP.
L’8 gennaio 2026, quindi, le Dichiarazioni di Prestazione del precedente regime non sono state trasformate automaticamente in nuove Dichiarazioni di Prestazione e Conformità.
Occorre verificare la famiglia di prodotto e la specifica armonizzata applicabile.
Marcatura CE e nuovo CPR
La marcatura CE mantiene un ruolo centrale anche nel nuovo Regolamento 2024/3110.
Continua a collegare il prodotto al sistema europeo armonizzato e alla documentazione pertinente.
Durante la transizione possono però convivere prodotti marcati secondo il quadro del precedente CPR e prodotti progressivamente trasferiti al nuovo sistema.
Per interpretare correttamente una marcatura occorre quindi verificare:
- prodotto;
- uso previsto;
- norma o specifica armonizzata;
- documentazione associata;
- regime CPR applicabile.
Prestazioni ambientali dei prodotti
Uno degli sviluppi più significativi del nuovo CPR riguarda la sostenibilità ambientale.
Il Regolamento 2024/3110 prevede una maggiore integrazione delle prestazioni ambientali nella documentazione armonizzata, considerando progressivamente anche il ciclo di vita dei prodotti.
Il nuovo quadro permetterà quindi di affiancare alle caratteristiche tecniche tradizionali informazioni ambientali sempre più strutturate.
Per il settore del trattamento delle acque reflue questa evoluzione si inserisce in un contesto nel quale la progettazione può considerare insieme:
prestazioni tecniche, durata, utilizzo delle risorse e possibilità di valorizzare l’acqua trattata.
Digitalizzazione delle informazioni
Il CPR 2024/3110 rafforza anche il processo di digitalizzazione.
Il nuovo sistema introduce una struttura destinata a rendere più semplice l’accesso alle informazioni relative al prodotto e prepara il percorso verso il passaporto digitale del prodotto.
La digitalizzazione potrà facilitare la consultazione delle informazioni da parte di:
- progettisti;
- installatori;
- autorità;
- manutentori;
- committenti;
- altri operatori della filiera.
Nuovo CPR e norme armonizzate
Il nuovo regolamento cambia anche il ruolo e il processo di adozione delle specifiche armonizzate.
L’articolo 5 disciplina le norme armonizzate di prestazione, che stabiliscono metodi e criteri per valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali.
Durante il periodo transitorio continuano tuttavia ad avere rilevanza le norme pubblicate sotto il precedente Regolamento 305/2011.
Per questo una verifica nel 2026 deve sempre partire dalla specifica famiglia di prodotto.
Cosa significa il CPR 2024/3110 per la serie EN 12566
Nel settore dei piccoli sistemi per il trattamento delle acque reflue, la serie EN 12566 comprende categorie differenti.
Tra quelle maggiormente rilevanti per i sistemi presenti nella nostra gamma troviamo:
EN 12566-1
Riguarda determinate fosse settiche prefabbricate, utilizzate nella fase di trattamento primario.
È il riferimento collegato, nelle configurazioni documentate, a soluzioni come DBSET.
EN 12566-3
La EN 12566-3 riguarda determinate tipologie di impianti completi di trattamento delle acque reflue domestiche prefabbricati e/o assemblati in sito. Nelle nostre configurazioni Atlas monoblocco, il trattamento primario e quello secondario sono contenuti in un unico blocco.
Le configurazioni Atlas interessate vengono documentate nel relativo quadro.
EN 12566-6
Riguarda unità prefabbricate per il trattamento secondario dell’effluente proveniente da fosse settiche.
Biowater si inserisce in questa tipologia di filiera nelle configurazioni documentate.
Perché è importante distinguere le diverse parti della EN 12566
Le tre norme identificano funzioni diverse:
Norma | Funzione |
|---|---|
EN 12566-1 | Trattamento primario tramite fossa settica prefabbricata |
EN 12566-6 | Trattamento secondario dell’effluente della fossa |
EN 12566-3 | Impianti completi prefabbricati e/o assemblati in sito |
La verifica della marcatura CE deve quindi partire dalla domanda:
“Quale funzione è stata valutata per questo specifico prodotto?”
CPR, EN 12566 e prestazioni dell’impianto
La norma armonizzata permette di determinare e dichiarare caratteristiche del prodotto secondo metodi comuni.
Nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue, a seconda della specifica parte applicabile, possono essere considerate caratteristiche come:
- efficienza depurativa;
- tenuta stagna;
- comportamento strutturale;
- durabilità.
La nostra documentazione formativa approfondisce proprio questi aspetti per i prodotti interessati dalla serie EN 12566.
Il progettista può così confrontare le prestazioni dichiarate con quelle richieste dallo specifico intervento.
CPR e autorizzazione allo scarico
La disciplina europea dei prodotti da costruzione e quella ambientale dello scarico svolgono funzioni complementari.
Il CPR permette di documentare prodotto e prestazioni.
La normativa ambientale stabilisce invece condizioni e requisiti dello scarico.
Il percorso progettuale può quindi essere rappresentato così:
prestazioni documentate del prodotto → verifica progettuale → autorizzazione allo scarico → installazione → gestione
La marcatura CE diventa uno strumento tecnico al servizio del progetto.
CPR e DM 37/2008
Anche il rapporto con il DM 37/2008 deve essere letto distinguendo prodotto e installazione.
Quando applicabile:
CPR → caratteristiche e documentazione del prodotto
DM 37/2008 → realizzazione delle parti impiantistiche al servizio dell’edificio
La guida dedicata al DM 37/2008 e alla dichiarazione di conformità approfondisce questa distinzione.
Come verificare un prodotto durante la transizione CPR
Nel periodo di passaggio tra i due regolamenti è utile controllare almeno:
- identificazione del prodotto;
- uso previsto;
- norma o specifica tecnica applicabile;
- riferimento armonizzato;
- regime CPR pertinente;
- DoP o Dichiarazione di Prestazione e Conformità applicabile;
- prestazioni dichiarate;
- marcatura CE;
- istruzioni del fabbricante.
Questa verifica permette di leggere correttamente la documentazione anche durante la coesistenza dei due sistemi.
Prestazioni documentate e progetto
Il nuovo CPR rafforza un principio fondamentale: il valore della documentazione tecnica emerge quando viene utilizzata per scegliere il prodotto adatto allo specifico progetto.
Nel trattamento delle acque reflue partiamo quindi da:
origine e caratteristiche del refluo → abitanti equivalenti → recapito → prestazioni richieste → tecnologia → documentazione → autorizzazione → installazione.
La norma e la marcatura diventano parte di un percorso tecnico più ampio, finalizzato a trasformare l’acqua già utilizzata in una nuova risorsa.
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Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2024/3110, in particolare artt. 5, 94, 95 e 96.
- Regolamento (UE) n. 305/2011, per le disposizioni ancora applicabili nel regime transitorio.
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/451, versione consolidata al 9 febbraio 2026.
- Commissione europea – norme armonizzate per i prodotti da costruzione.
- documentazione tecnica relativa alla serie EN 12566.
Quadro verificato al 25 agosto 2026. Durante il periodo transitorio è necessario verificare per ogni famiglia di prodotto la specifica tecnica armonizzata e il regime CPR effettivamente applicabili.
Testo storico
Consulta il Regolamento (UE) n. 305/2011 archiviato (PDF).
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2024/3110 – testo ufficiale
- Regolamento (UE) n. 305/2011 – testo ufficiale
- Commissione europea – norme armonizzate CPR
- Riepilogo consolidato generato il 9 febbraio 2026
Quadro verificato al 5 agosto 2026. Le norme tecniche e gli atti richiamati vanno sempre controllati nella versione vigente per lo specifico prodotto e impiego.
