Il trattamento appropriato è definito dall'articolo 74 del D.Lgs. 152/2006 come il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo o sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e alle disposizioni della parte terza del decreto.
Non indica una tecnologia unica
“Appropriato” non è sinonimo di impianto minimo né di una specifica vasca. Il sistema deve essere valutato rispetto a dimensione e caratteristiche dell'agglomerato, carico prodotto, sensibilità del recapito, condizioni locali e prescrizioni territoriali.
Cosa deve verificare il progetto
- portata e carico, comprese le variazioni stagionali;
- origine e composizione delle acque reflue;
- obiettivi di qualità e vulnerabilità del corpo ricettore;
- prestazioni attese, affidabilità e gestione delle anomalie;
- manutenzione, fanghi prodotti, campionamento e controlli;
- autorizzazione e regole regionali e locali.
Una soluzione può quindi essere appropriata in un sito e non esserlo in un altro. Anche i piccoli sistemi devono essere progettati e gestiti in modo da rispettare gli obiettivi applicabili.
Rapporto con i livelli di trattamento
La filiera può includere processi primari, secondari e, quando necessario, terziari. La definizione normativa si concentra sul risultato complessivo e sulla tutela del ricettore, non sull'etichetta commerciale dell'impianto.
